Ai sensi della legge 30 aprile 1946, decreto n° 60665 del 4 luglio 1960, articolo L489 del Codice di sanità pubblica e decreto n° 96-897 dell'8 ottobre 1996, non si tratta di massaggi medicinali o fisioterapia, ma tecniche di benessere. Non sostituiscono in alcun modo la consulenza di un professionista sanitario.